Sostanze chimiche pericolose nelle macchine alimentari: come mettersi in regola?

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Chi progetta, produce e commercializza macchine alimentari sa bene quanto sia importante limitare la presenza di sostanze chimiche che potrebbero rappresentare un pericolo per gli utilizzatori delle macchine stesse, per i consumatori degli alimenti da queste prodotte e per l’ambiente.

Lo scenario particolarmente complesso di questi articoli impone un approccio sistemico alla sicurezza chimica, che si traduce in primis nella conformità a due diversi regolamenti: il Regolamento REACh e la Direttiva RoHS.

Regolamento REACh: quali adempimenti per le macchine alimentari?

Il Regolamento 2006/1907/CE cosiddetto REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) si applica a qualsiasi sostanza chimica prodotta, importata, commercializzata o utilizzata – in quanto tale o come componente di miscele o articoli – all’interno dell’Unione europea in quantitativi pari o superiori a una tonnellata annua.

Tanto i produttori e gli importatori quanto gli utilizzatori di sostanze devono valutare l’esposizione e la caratterizzazione del rischio chimico qualora la valutazione dei pericoli porti a classificare le sostanze impiegate come pericolose per la salute umana o per l’ambiente sulla base del Regolamento 2008/1272/CE cosiddetto CLP (Classification, Labelling and Packaging), oppure come persistenti, bioaccumulabili o tossiche o, peggio, come molto persistenti e molto bioaccumulabili.

I produttori di macchine alimentari, così come le imprese alimentari, rientrano in quelli che il Regolamento REACh definisce Downstream Users, cioè gli “utilizzatori a valle”. Il loro ruolo è strategico nella promozione di un uso sicuro delle sostanze, poiché rappresentano il canale che mette in comunicazione i produttori con i consumatori finali; dunque, sono fondamentali a garantire il passaggio delle informazioni necessarie alla prevenzione dei rischi. Per queste importanti responsabilità, gli utilizzatori a valle devono:

  • Individuare e mettere in atto le misure indicate nelle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) e negli scenari di esposizione delle sostanze utilizzate;
  • Informare i fornitori nel caso in cui dispongano di nuove informazioni circa i rischi o i pericoli delle sostanze;
  • Rispettare essi stessi i requisiti normativi per le sostanze chimiche a rischio;
  • Qualora gli utilizzatori siano responsabili della formulazione, devono classificare etichettare e imballare le sostanze in conformità al Regolamento CLP e comunicare ai clienti le informazioni necessarie a garantirne un uso in sicurezza;
  • Qualora gli utilizzatori siano produttori di articoli, devono rispettare i requisiti per gli articoli contenenti sostanze SVHC incluse nella Candidate List.

Direttiva RoHS: come mettersi in regola?

Quando parliamo di sicurezza chimica, nel momento in cui progettiamo, assembliamo e commercializziamo macchinari e dispositivi destinati al contatto con gli alimenti è necessario valutare anche l’applicazione della Direttiva RoHS 2011/65/UE, in quanto ci troviamo di fronte ad apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e, in quanto tali, soggette a tale normativa.

La Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) richiede agli operatori economici del mercato comunitario degli AEE di risultare conformi circa l’utilizzo di specifiche sostanze chimiche soggette a restrizioni, allineandosi a quanto previsto dal Regolamento REACh: cadmio, cromo (VI), piombo, mercurio, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) e gli ftalati. Tali sostanze sono regolarmente utilizzate nella produzione dei dispositivi, in quanto consentono di rendere più sicuri e durevoli i componenti elettrici ed elettronici, ad esempio ritardandone la combustione in caso di incendio.

Grandi e piccoli elettrodomestici – quali, solo per fare alcuni esempi: macchine da caffè, frigoriferi, forni, frullatori, impastatrici, robot da cucina, eccetera – e altri AEE ad eccezione degli utensili industriali e degli impianti fissi di grandi dimensioni devono, quindi, risultare conformi alla Direttiva RoHS prima di essere immessi sui mercati comunitari.

I fabbricanti di articoli soggetti a RoHS sono tenuti a:

  • Garantire che l’apparecchiatura sia stata progettata e fabbricata rispettando le restrizioni relative alle sostanze oggetto della Direttiva;
  • Predisporre il fascicolo tecnico, composto da tutti i documenti necessari a comprovare la conformità dei materiali e dei componenti che costituiscono l’apparecchiatura, e una procedura di controllo dell’intero processo di produzione;
  • Redigere una dichiarazione di conformità e apporre la marcatura CE sul prodotto finito.

Ecol Studio è una società di servizi analitici, di consulenza e formazione che da oltre quarant’anni opera nel settore dei Materiali a Contatto con gli Alimenti. I suoi esperti supportano le imprese clienti nel garantire la compliance, la sicurezza e la sostenibilità dei propri processi, materiali e articoli anche per tutti gli adempimenti relativi al rischio chimico e, quindi, il Regolamento REACh e la Direttiva RoHS.

Per saperne di più, consulta il sito web di Ecol Studio

 

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