Pubblicata la bozza del nuovo Regolamento UE su imballaggi e rifiuti da imballaggio che abrogherà la Direttiva n.62/1994/CE

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    Il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio intende migliorare l’efficienza del mercato UE e ridurre l’impatto ambientale.

    Entro il 2025, il 65% degli imballaggi immessi in commercio dovrà essere riciclato. In particolare, dovrà essere riciclato: il 25% degli imballaggi in legno, il 50% di quelli in plastica o alluminio, il 70% dei contenitori in vetro o di materiali ferrosi, il 75% di carta e cartone.

    Nel 2030 il riciclo totale dovrà raggiungere il 70%. Quanto al contenuto minimo di materiale riciclato, entro il 2030 la bozza di Regolamento prevede: il 50% di plastica riciclata nelle bottiglie monouso e il 45% nelle altre tipologie di imballaggi; percentuali che entro il 2040 saliranno a 65%. La Commissione vuole anche ridurre la quantità di imballaggi immessi in commercio.

    Prevede un meno 5% entro il 2030 e un meno 15 % entro il 2040. Il riferimento è la quantità registrata nel 2018. Gli Stati membri dovranno favorire il riutilizzo e la ricarica dei contenitori presso i punti vendita. Saranno vietati gli imballaggi in plastica monouso che raggruppano più porzioni, le vaschette in polistirene espanso per la vendita al dettaglio ad eccezione dei contenitori per il pesce, i contenitori in plastica monouso per alimenti e bevande serviti nel settore HoReCa e consumati sul posto, gli imballaggi monouso per i prodotti per la cura della persona messi a disposizione dagli alberghi.

    In questo ultimo caso il limite inferiore sarà 50 ml per i liquidi e 100 g per i solidi. Dal 2025, per gli shopper, è fissato un limite di 40 sacchetti all’anno per persona escludendo dal conteggio i sacchetti ultraleggeri per prodotti sfusi. Entro il 1°gennaio 2028, gli Stati UE dovranno garantire i sistemi di deposito con cauzione per le bottiglie di plastica o lattine per bevande con capacità fino a tre litri. Saranno esclusi gli imballaggi per vino e alcolici, latte e prodotti lattiero caseari. Saranno esentati dall’istituire la cauzione gli Stati Membri che, per tali imballaggi, effettueranno una raccolta differenziata superiore al 90% in peso di quanto immesso in commercio.

    Gli imballaggi a rendere saranno contrassegnati da un’etichetta contenente informazioni sulla loro composizione e sulla loro riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta. Bustine di tè, cialde di caffè, etichette adesive per ortofrutta e sacchetti leggeri dovranno essere compostabili in impianti industriali entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento.

    Per evitare la contaminazione incrociata delle frazioni di rifiuti in plastica convenzionali e compostabili, gli Stati membri potranno mantenere gli shopper compostabili solo istituendo appropriati schemi di raccolta dei rifiuti atti a garantire che tali imballaggi entrino nella gestione dei rifiuti organici. Le bioplastiche potranno essere conteggiate negli obiettivi di riciclo a condizione che siano correttamente compostate o riciclate. Non saranno calcolati ai fini degli obiettivi di riciclo gli imballaggi utilizzati per produrre energia.