Sottoprodotti di origine animale

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Il Reg. n.1097/2012/UE modifica il Reg. n.142/2011/UE recante disposizioni di applicazione del Reg. n.1069/2009/UE e della Dir.97/78/CE. In base alle suddette norme, ogni partita di sottoprodotti di origine animale o loro derivati destinati al commercio tra Stati Membri deve essere accompagnata da un documento che riporti informazioni sulla natura della merce ed sul tipo di trattamento che ha subito. L’importazione di alcuni sottoprodotti deve essere autorizzata dall’AutoritĂ  competente dello Stato Membro di destinazione. Il nuovo modulo per inoltrare la richiesta include: data di scadenza dell’autorizzazione; volume-massa della partita; nome ed indirizzo di chi spedisce; origine dei sottoprodotti di origine animale; luogo di destinazione della merce. Gli operatori che forniscono piccoli quantitativi di materiali appartenenti categorie 2 e 3 del Reg. n.1069/2009/UE all’utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, sono esonerati dalla notifica purchĂ© l’AutoritĂ  competente non ravvisi rischi di propagazione di malattie zoonotiche, o se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Le categorie 2 e 3 del Reg. n.1069/2009/UE includono: stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente; sottoprodotti di origine animale raccolti durante il trattamento delle acque reflue; prodotti di origine animale dichiarati non idonei al consumo umano per la presenza di corpi estranei; carcasse e parti di animali macellati o uccisi (selvaggina), dichiarati idonei al consumo umano, ma non a questo destinati per motivi commerciali; animali non macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie.