Per prodotto preconfezionato o preimballato o preimballaggio o prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato si intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato. Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso in assenza dell’acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in essa contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.
Tipologie di preimballaggi
Esistono due tipologie di preimballaggi: preimballaggi CEE; preimballaggi non CEE o anche detti nazionali. I primi, essendo disciplinati da leggi e decreti nazionali che recepiscono le relative direttive europee, hanno libera circolazione in tutto il territorio dell’Unione Europea. I secondi, essendo normati esclusivamente da provvedimenti nazionali, vedono il loro impiego solo a livello di territorio italiano.
Preimballaggi nazionali
La norma prevede che il contenuto effettivo sia: misurato e controllato sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento. Sia la misurazione che il controllo devono essere effettuati con strumenti di misura legali adatti alle operazioni. Il controllo può essere realizzato per campionamento. Nel caso di preimballaggi nazionali, un preimballaggio si considera misurato allorché – art. 8 ultimo comma del D.P.R. 391 del 26/05/1980 – la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l’ausilio di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico (richiede l’intervento di un operatore) legalmente approvato e provvisto di verifica periodica. In questo caso, verificando il 100% della produzione, non è richiesto il controllo statistico. I documenti, quando sussista l’obbligo di controlli statistici, dovranno essere messi a disposizione degli organi preposti alla vigilanza (Camera di Commercio).
Preimballaggi CEE
Per quanto riguarda preimballaggi CEE, che prevedono l’utilizzo del simbolo “e”, la norma prevede che il contenuto effettivo sia: misurato o controllato sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento. Sia la misurazione che il controllo devono essere effettuati con strumenti di misura legali adatti alle operazioni. Quando il prodotto non viene misurato (esempio una macchina riempitrice non omologata) è fatto obbligo di procedere al controllo in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto. Il controllo può essere realizzato per campionamento. I documenti di tali controlli dovranno essere messi a disposizione degli organi preposti alla vigilanza (Camera di Commercio).
Cosa significa misurare
Misurare il contenuto effettivo di un preimballaggio, significa valutarne la quantità attraverso l’uso di uno strumento di misura legale, cioè provvisto di approvazione di modello di tipo nazionale o comunitario, verificando il rispetto dei requisiti legali. Una semplice macchina riempitrice priva di approvazione, non misura.
Cosa significa controllare
Il controllo, in ragione di quanto indicato nelle circolari Ministeriali: 71/2 del 16/09/95, 43 del 17/04/1996, 110 del 21/11/1997 e del D.Lgs n. 12 del 25/01/2010, può essere eseguito, nel caso non distruttivo, con un piano di campionamento doppio così come stabilito dall’allegato II del D.M. 27/02/1979 o attraverso altri metodi pubblicati da Enti di Normazione (UNI, ISO, ecc…). In dettaglio la procedura prevede: il controllo del contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione; il controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli preimballaggi del campione. Si evidenzia che il controllo distruttivo deve essere utilizzato solo per lotti di grandezza pari o superiore a 100 pezzi e che il numero di campioni da controllare è pari a 20 pezzi a prescindere dalla grandezza del lotto. Quindi per motivi economici e pratici è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo. Si deve quindi procedere al controllo distruttivo solo quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo.
Lo strumento per misurare e controllare
Lo strumento da usare per la misurazione e controllo dei preimballaggi di tipo Nazionale, dovrà avere il valore ponderale della divisione coerente con la Tabella riportata nell’art. 9 del D.P.R. 391 del 26/05/1980. Per i preimballaggi CEE l’errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato dovrà essere al massimo pari a un quinto dell’errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale (allegato II del D.M. 27/02/1979). Questo significa che la precisione dello strumento deve essere tale che, considerando tutti gli errori di misura sistematici costanti del metodo (peso della tara, errore bilancia per tara, errore bilancia per confezione, altri), la somma deve rientrare nel limite riportato sopra.