Secondo piano di controllo per stabilire la prevalenza di frodi nella vendita di determinati alimenti

1704

Italian Pizza

La Raccomandazione del 27 marzo 2014 sollecita l’istituzione di un secondo piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella vendita di determinati alimenti. L’art.53 del Reg. n.882/2004/CE autorizza la Commissione UE a raccomandare piani coordinati di controllo per stabilire la prevalenza di rischi potenziali associati a mangimi, alimenti e animali. Secondo la Dir. 2000/13/CE, che sarĂ  abrogata nel prossimo Dicembre e sostituita dal Reg. n.1169/2011/UE, l’etichetta non deve ingannare il consumatore in merito alla natura ed all’identitĂ  del prodotto. In mancanza di norme specifiche UE o nazionali, la denominazione di vendita del prodotto deve essere il nome sancito dagli usi dello Stato membro dove il prodotto è venduto o una descrizione che consenta all’acquirente di conoscerne l’effettiva natura. L’etichetta deve citare tutti gli ingredienti, per i prodotti a base carne devono essere indicate le specie animali di provenienza e, se nella denominazione di vendita è citato un ingrediente, nell’elenco degli ingredienti deve figurare la sua percentuale. Il Reg. n.853/2004/CE stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e prevede che gli imballaggi contenenti carni macinate, tra l’altro di solipedi (mulo, cavallo e simili) riportino l’indicazione da consumarsi previa cottura. Nel dicembre 2012 è stata riscontrata la presenza in commercio di alcuni prodotti dove denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti citavano le sole carni bovine, mentre contenevano anche una certa percentuale di carni equine. L’art. 17 del Reg. n.178/2002/CE obbliga gli operatori del settore alimentare a garantire il rispetto della pertinente legislazione lungo tutta la filiera. La Raccomandazione 2013/99/UE chiedeva agli Stati membri di attuare un piano coordinato di controllo, della durata di un mese, per stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella vendita di prodotti a base carne. Il piano doveva comprendere due azioni: controlli presso dettaglianti e depositi volti a determinare se i prodotti a base carne contenessero carni equine non indicate in etichetta; controlli presso gli stabilimenti che lavorano carni equine per il consumo umano per rilevare residui di fenilbutazone. Tali verifiche hanno rilevato molte non conformitĂ  di etichettatura ed un limitato numero di episodi di contaminazione con il fenilbutazone. La UE raccomanda ora un secondo ciclo di controlli per verificare se le pratiche illecite rilevate nel piano 2013 siano ancora presenti. In quella occasione il Laboratorio di riferimento della UE per le proteine animali nei mangimi si era espresso circa l’uso di metodi non ufficiali per rilevare la presenza di proteine di specie non dichiarate nei campioni. Ad oggi non esiste un metodo ufficiale per tale analisi ma solo un protocollo armonizzato pubblicato sul sito web del suddetto laboratorio. Gli Stati membri sono tenuti ad effettuare, per quattro settimane, nel periodo compreso tra il 21 aprile e il 16 giugno 2014, un piano coordinato di controllo svolto in conformitĂ  con l’All.I della Raccomandazione del 27 marzo 2014. I risultati dei controlli devono essere comunicati alla UE entro il 22 luglio 2014, usando il modulo riportato nell’All. II della Raccomandazione. I controlli riguardano carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne bovina destinate al consumatore o alle collettivitĂ . Si accerterĂ  se contengano carni equine, non citate in etichetta. Il campione deve essere rappresentativo dei prodotti piĂą venduti nello Stato membro, il campionamento riguarda dettaglianti o depositi. Il numero dei campioni da prelevare è stato definito in base alla popolazione residente nei diversi Paesi; in Italia devono essere almeno 150 per 30 giorni. I campioni sono sottoposti a screening iniziale per valutare la presenza di carni equine in quantitĂ  superiore allo 0,5%. I campioni positivi sono sottoposti ad un test di conferma che valuta, tramite il DNA mitocondriale, la presenza di carni equine oltre l’1%. Il metodo di conferma è calibrato su un campione standard di controllo fornito dal laboratorio di riferimento UE per le proteine animali nei mangimi. I laboratori che effettuano le analisi devono essere accreditati secondo la norma ISO 17025, i loro nomi e indirizzi devono essere trasmessi al laboratorio di riferimento che li pubblica sul proprio sito web.