Informazioni fornite con l’etichettatura volontaria bovina

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Il Reg. N°653/2014/UE, che entrerà in vigore il 13 dicembre 2014, in concomitanza con il Reg. N°1169/2011/UE, abroga l’attuale sistema di gestione e presentazione delle informazioni volontarie riportate sulle etichette delle carni bovine (per esempio l’indicazione della razza). Finora si ricorreva ad una governance di filiera rafforzata: le organizzazioni dei produttori presentavano al MIPAAF il Disciplinare con le caratteristiche dell’allevamento e dei prodotti che vantavano in etichetta alcuni aspetti esclusivi (razza, tipo genetico, alimentazione degli animali e simili) e si occupavano dei controlli intermedi; i controlli ai routine erano svolti da un organismo terzo. Gli oneri amministrativi ed i costi sostenuti da Stati UE ed operatori economici per applicare tale procedura non erano proporzionati ai benefici, il Reg.  N°653/2014/UE li ha aboliti, inasprendo invece controlli e sanzioni. Queste ultime saranno di entità tale da avere effetto dissuasivo; per esempio qualora l’azienda non fosse in grado di fornire sufficienti elementi di identificazione e rintracciabilità la carcassa dell’animale o i prodotti da questa ricavati saranno distrutti senza indennizzo; inoltre almeno il 3% delle aziende i cui prodotti riportano indicazioni aggiuntive sarà soggetto a controlli ufficiali. A tutela della rintracciabilità di animali e carni, Reg. N°653/2014/UE affianca alle marche auricolari un sistema di identificazione elettronica dei bovini, basato sulle radiofrequenze e standardizzato in ambito UE. Consentirà una lettura più rapida dei codici di identificazione degli animali, il diretto inserimento di tali codici nei sistemi di elaborazione dei dati, più rapidi rintracciabilità e ritiro di animali potenzialmente infetti. In attesa della sua piena entrata in vigore nel luglio 2019, i marchi auricolari saranno ancora l’unico dispositivo ufficiale per l’identificazione dei bovini, mentre il sistema di identificazione elettronica sarà uno strumento volontario, salvo diverse decisioni dei singoli Stati. Entro il 18 luglio 2019, gli Stati membri dovranno aver predisposto le infrastrutture per consentire l’uso del sistema elettronico come strumento ufficiale di identificazione e dalla stessa data potranno, su base nazionale, imporlo come obbligo. Per verificare lo stato di applicazione del Reg. N°653/2014/UE e la fattibilità tecnico – economica del ricorso obbligatorio al sistema elettronico in tutta la UE, la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio UE, entro il 2019, una relazione sulla etichettatura volontaria ed, entro il 2023, una relazione sull’adozione ed il funzionamento del sistema elettronico. La Commissione è anche autorizzata ad adottare atti delegati circa: i requisiti relativi a mezzi alternativi di identificazione; le proroghe a livello di Stati membri per l’utilizzo dei mezzi di identificazione; le informazioni da scambiare tra le banche dati informatizzate degli Stati membri; le modalità di etichettatura semplificata per indicare l’origine di un prodotto a base carne quando l’ animale da dove è ricavata la carne sia rimasto nel Paese di nascita o di macellazione solo per un breve periodo; i termini che possono figurare nelle etichette di carni bovine fresche e congelate preconfezionate; diversi altri aspetti tecnici.