Decreto sulle nuove modalità di etichettatura delle carni bovine

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Packaged Boneless Lamb Leg Steaks
Le nuove indicazioni e modalità applicative del Reg. n.1760/2000/CE relativo all’etichettatura facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine sono contenute nel D.M. 876 del 16/01/2015. Le informazioni riguardano il bovino, i metodi di allevamento e di alimentazione. L’operatore che le utilizza deve garantire la veridicità delle informazioni, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell’Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale ed inserita nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe bovina. In caso di lotti con codici di rintracciabilità diversi da quelli contenuti nella Banca Dati Nazionale, gli operatori devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto. Le informazioni facoltative possono riguardare: l’animale (razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale); l’allevamento (azienda, sistema, razione alimentare, trattamenti terapeutici, epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici); la macellazione (periodo di frollatura delle carni).