Misure di emergenza sulla presenza di riso Ogm non autorizzato in prodotti cinesi

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La Decisione della Commissione Europea del 13 giugno 2013 rafforza la Decisione 2011/884/UE sulle misure di emergenza relative alla presenza di riso GM non autorizzato in prodotti provenienti dalla Cina. Dall’entrata in vigore della Decisione 2011/884/UE il sistema di allerta rapido UE ha registrato 56 notifiche su questo tema. L’Allegato II della Decisione 2011/884/UE definisce il protocollo di campionamento e analisi da seguire per verificare l’assenza di riso Ogm nel riso importato tal quale e nei prodotti trasformati che contengono riso. Gli importatori notificano la data e l’ora di arrivo della partita; compilano il DCE (documento comune di entrata) o in caso di mangimi il DVCE (documento veterinario comune di entrata) e lo trasmettono alle autorità competenti almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo della partita. Ogni partita è accompagnata da un rapporto di analisi e da un certificato sanitario compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato dell’Ufficio di ispezione e di quarantena d’entrata e d’uscita della Repubblica popolare cinese. I documenti sono in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro. Se il prodotto non contiene riso è sufficiente una dichiarazione attestante l’assenza di questo ingrediente. Ogni partita è soggetta a controlli documentali; se la documentazione non è conforme il prodotto è respinto o distrutto; se la documentazione è valida è prelevato un campione per accertare la presenza di OGM non autorizzati. Terminati i controlli, l’Autorità competente compila la propria sezione del DCE o DVCE, timbra e firma l’originale che accompagnerà la partita fino alla destinazione finale. Queste misure sono periodicamente riviste ai fini di un’ aggiornamento.