Di-idrogenodifosfato di magnesio come agente lievitante e regolatore di acidità

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Il Reg. n.298/2014/UE modifica l’All. II del Reg. n.1333/2008/CE e l’All.II Reg. n.231/2012/UE per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità in alcune categorie di alimenti. L’ All.II del Reg.n.1333/2008/CE contiene l’elenco degli additivi autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. Il Reg. n 231/2012/UE stabilisce le specifiche degli additivi elencati negli All. II e III del suddetto Regolamento. Tali elenchi e specifiche sono aggiornabili applicando la procedura prevista dall’art.3, par.1, del Reg. n.1331/2008/CE. La procedura può essere avviata su richiesta di una azienda o direttamente dalla Commissione UE. Nel 2011, un’azienda aveva chiesto l’autorizzazione per il di-idrogenodifosfato di magnesio da impiegare come agente lievitante e regolatore di acidità in alcune categorie di alimenti. L’acido fosforico, i fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) sono autorizzati come agenti lievitanti nei prodotti da forno; i difosfati (E 450) sono utilizzabili in alternativa al fosfato di sodio e alluminio (E 541) per ridurre il tenore di alluminio negli alimenti trasformati. I difosfati hanno un retrogusto astringente e contribuiscono ad aumentare la quantità di sodio negli alimenti. Il di-idrogenodifosfato di magnesio può essere un’alternativa agli altri difosfati e ne viene autorizzato l’uso nelle categorie 6.2.1: Farine, solo farina autolievitante; 6.5: Noodles; 6.6: Pastelle; 7.1: Pane e panini e 7.2: Prodotti da forno fini. Al di-idrogenodifosfato di magnesio è assegnato il numero E 450 (ix). Sostanze con contenuto uguale o superiore di magnesio rispetto al di-idrogenodifosfato di magnesio, per esempio sali mono- e dibasici di magnesio dell’acido ortofosforico (E343i; E343ii), sono già autorizzate per l’uso nelle stesse categorie di alimenti, quindi il suo utilizzo in alcuni alimenti non provocherà un aumento delle quantità di fosforo o di magnesio ingerite con la dieta. L’art.3, par. 2, del Reg. n.1331/2008/CE, prevede un parere di EFSA solo se l’aggiornamento in questione ha un potenziale effetto negativo sulla salute. Il di-idrogenodifosfato di magnesio non ha tale effetto negativo ed il parere di EFSA non è necessario. Sono modificati di conseguenza i Reg. n.1333/2008/CE e n.231/2012/UE.