Il Diritto. Con la Sentenza n.43583 del 22.9.2017 la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio in forza del quale “ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo”.
La Sentenza. Nel caso di specie, l’imputato, nella sua qualità di preposto alle operazione di manutenzione all’interno di un impianto, era stato condannato dalla Corte d’Appello di Trieste per avere consentito ad un soggetto “mentre era intento alle proprie mansioni di manutentore, di lavorare all’interno del silos senza la preventiva disconnessione dell’energia elettrica/oleodinamica/pneumatica e, in particolare, di aprire il portone per intervenire manualmente sulla coclea, che presentava problemi di scarsa alimentazione, dovuti alla prossima fermata dell’impianto per ordinaria manutenzione, posizionandosi sul pavimento mobile senza che lo stesso fosse preventivamente bloccato, motivo per cui il lavoratore rimaneva impigliato con il piede destro che subiva uno schiacciamento”.
La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di condanna e nel riaffermare il principio di diritto summenzionato, ha precisato che quella del preposto è una responsabilità che non deve necessariamente trovare la propria origine nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, ben potendo la stessa derivare anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche di tale figura, poiché rientra “tra i doveri del preposto (figura alla quale è assimilabile anche quella del capo cantiere), garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, quello di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem”.