Il datore di lavoro che omette di fornire la sufficiente formazione al dipendente risponde di omicidio colposo anche in caso di manovra errata del lavoratore

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La Sentenza. Nel caso di specie, l’addetto alla conduzione di una macchina raccogli-bietole, nel corso dell’operazione di sostituzione di una delle ruote anteriori, mentre il mezzo era a motore acceso e con il gruppo anteriore defogliatore-scavatore alzato, si era portato nella parte posteriore della macchina, aveva rimosso la vite che univa la leva di comando del sensore dello sterzo al sensore stesso ed era rimasto schiacciato fra il supporto dei pistoni dello sterzo e la ruota posteriore sinistra, riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte. Nel corso del processo, era emerso che al dipendente “era stato insegnato che per effettuare lavori sulla macchina la stessa doveva essere spenta, insegnamento minimo” e “come tale ritenuto dai giudici non conforme allo standard normativo richiesto quanto alle caratteristiche di adeguatezza e specificitĂ  della formazione dei dipendenti che utilizzino macchine complesse”. Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, il Tribunale ha correttamente valutato “non abnorme” il comportamento del lavoratore, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale “la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta” e, pertanto, ritenuta sussistente la responsabilitĂ  del datore di lavoro, che può esserne esonerato “solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalitĂ , dell’abnormitĂ , dell’esorbitanza rispetto al consueto procedimento lavorativo e alle specifiche direttive di organizzazione ricevute”; cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

Il Diritto. Con la Sentenza n.1951 del 17.1.2017 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il delitto di omicidio colposo di un datore di lavoro per non aver provveduto a fornire adeguata e specifica formazione a un proprio dipendente, in relazione ai rischi connessi all’attivitĂ  svolta, sicchĂ© questi aveva eseguito una manovra di estrema pericolositĂ  senza essere consapevole dei rischi ai quali in tal modo si esponeva.