Materiali e oggetti in plastica destinati al contatto con gli alimenti

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ImmagineIl Reg. n.202/2014/UE modifica il Reg. n.10/2011/UE riguardante i materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti. L’All.I del Reg. n.10/2011/UE stabilisce un elenco di sostanze utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti. Nel 2012, EFSA ha pubblicato valutazioni scientifiche favorevoli riguardanti due nuove sostanze: 2-fenil-3,3- bis(4-idrossifenil) ftalimmidina e l’1,3 bis (isocianatometil) benzene. Tali sostanze sono aggiunte al suddetto elenco ed iscritte con i codici 872 e 988. Dalla valutazione scientifica della sostanza n.988 si evince che la migrazione del suo prodotto di idrolisi, l’1,3-benzedimetanammina, deve essere tenuta sotto controllo. L’1,3-benzendimetanammina è già una sostanza autorizzata, identificata dal numero 421. La migrazione delle sostanze n.421 e 988 è controllata in base alla migrazione della sostanza n.421 ed è pertanto necessario introdurre una restrizione di gruppo che le comprenda entrambe. La sostanza n.340 (dicianodiammide) è autorizzata come additivo nelle materie plastiche senza un limite di migrazione specifica, ma il parere pubblicato nella 33a Serie del Comitato scientifico dell’alimentazione umana ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (TDI) pari a 1 mg/kg di peso corporeo. Questo valore si avvicina o rischia di superare il limite di migrazione specifica (LMS) di 60 mg/kg di cibo e coincide con il limite generico di migrazione specifica stabilito da Reg. n.10/2011/UE. Il Reg. n.202/2014/UE menziona esplicitamente
l’LMS nell’All.I del Reg. n.10/2011/UE. I materiali e gli oggetti in materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 24 marzo 2014 che non sono conformi al nuovo Regolamento possono essere venduti fino al 24 marzo 2015 e possono restare in commercio dopo tale data sino a esaurimento delle scorte.