Ispezione post mortem delle carcasse suine

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Il Reg. n.2019/2014/UE, modifica l’All.I del Reg. n.854/2004/CE in merito ai requisiti per l’ispezione post mortem delle carcasse suine. Il Reg. n.854/2004/CE, chiede, tra l’altro, agli Stati membri d’impostare controlli ufficiali sulle carni fresche secondo quanto previsto dall’All.I e che l’ispezione presso macelli, laboratori di sezionamento e centri di lavorazione delle carni fresche sia effettuata da veterinari. EFSA ritiene che la palpazione e l’incisione durante l’ispezione post mortem costituiscano un rischio di contaminazione incrociata. Secondo EFSA, macellando animali sani, tali operazioni dovrebbero essere omesse, perché il rischio di contaminazione crociata è superiore a quello di un mancato rilevamento delle cattive condizioni di salute dell’animale. L’uso delle tecniche manuali durante l’ispezione post mortem deve limitarsi ai suini sospetti. Qualora i dati epidemiologici trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla filiera o i risultati dell’ispezione ante e post mortem indichino possibili rischi per la salute pubblica, il veterinario ufficiale è autorizzato a decidere quali palpazioni e incisioni effettuare durante l’ispezione post mortem.