Prevenzione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive

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La UE ha sottoscritto la Convenzione internazionale sulla diversità biologica e deve rispettare l’art.8 in base al quale ogni contraente, per quanto possibile ed opportuno, “vieta di introdurre specie esotiche, le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi”. Nella UE sono presenti 12mila specie esotiche (animali, vegetali, funghi o microrganismi); il 15% è invasivo e potenzialmente pericoloso per la biodiversità e gli ecosistemi. Il Reg.1143/2014/UE si occupa di prevenzione e gestione dell’introduzione e diffusione delle specie esotiche invasive; esclude le specie migratorie e si focalizza su quelle introdotte dall’uomo, dando priorità a quelle di rilevanza unionale. La Commissione UE dovrà stilare un elenco di tali specie o dei loro gruppi tassonomici dando preminenza a quelli più dannosi e di più facile ed economica eradicazione; dovrà anche stabilire criteri comuni per la valutazione dei rischi ed indicare le misure conseguenti. La Commissione proporrà inoltre norme per le specie esotiche utilizzate in ricerche scientifiche e conservazione ex situ. Tali attività dovranno assicurare il confinamento degli organismi coltivati/ allevati ed adottare misure per evitare la loro fuoriuscita o il rilascio illegale nell’ambiente. Qualora alle frontiere si rilevassero specie esotiche non citate negli elenchi UE, gli Stati membri possono adottare delle misure d’emergenza. La sorveglianza deve comprendere indagini generali e mirate ed avvalersi dei contributi delle comunità regionali e locali. Gli animali vivi e le piante devono entrare nella UE solo attraverso i punti di controllo frontalieri (in conformità al Reg. n.882/2004/CE ed alle Dir.91/496/CEE e 97/78/CE) – o attraverso i punti di entrata in conformità alla Dir. 2000/29/CE. In presenza di una specie esotica invasiva è necessario impostare azioni di eradicazione rapida. Chi effettua l’eradicazione deve risparmiare sofferenza agli animali ed avvalersi laddove è possibile di metodi non letali. Gli ecosistemi dovranno essere riequilibrati recuperando i costi in base al principio “chi inquina paga”. Per supportare le decisioni sarà creato un sistema informativo centralizzato contenente dati sulle specie esotiche, loro diffusione, ecologia, presenza nella UE. Mediante misure adottate a norma del Reg. 1143/2014/UE gli Stati membri possono prevedere obblighi per i detentori o gli utilizzatori di specie esotiche, per i proprietari e gli affittuari dei terreni interessati e misure che consentano ai proprietari non commerciali di animali da compagnia di tenere il proprio animale fino alla fine naturale della vita. Agli operatori commerciali autorizzati a titolo del Reg. n.708/2007/CE è concesso esaurire le scorte vendendo gli esemplari a Istituti di ricerca o di conservazione ex situ.