Etichettatura ambientale degli imballaggi, come farsi trovare pronti al 31 dicembre

2256

La legge L.21 maggio 2021, n.69, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID- 19 ha sospeso fino al 31 Dicembre 2021 l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi introdotto lo scorso settembre dal decreto legislativo 116/2020 che imponeva che tutti gli imballaggi fossero opportunamente etichettati al fine di fornire ai consumatori le informazioni necessarie per individuare la corretta natura dei materiali che li compongono e la destinazione finale dei rifiuti da imballaggio.

Sinteticamente, tale norma, che dovrĂ  essere applicata a partire dal 1 gennaio 2021, impone che tutti gli imballaggi debbano essere etichettati secondo le modalità̀ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità̀ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonchĂ© per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi, imponendo inoltre ai produttori l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

In pratica, vale forse la pena di ricordarlo, è necessario che su ogni packaging vengano indicati:

– la tipologia dell’imballaggio (o di ogni suo componente se multicomponente);

– il materiale di cui è composto l’imballo, o i vari componenti;

– i codici dei materiali, ove esistenti, conformemente alla decisione della Commissione 1997/129;

– la corretta destinazione finale dell’imballo, ovvero come esso debba essere smaltito e in quale raccolta debba essere conferito.

L’obbligo di etichettatura ambientale, a dire il vero, era già stato parzialmente sospeso dal decreto mille proroghe che, nel mese di dicembre, aveva posticipato l’entrata in vigore del primo paragrafo, nella parte in cui si fa riferimento alle norme ISO per la fornitura delle indicazioni di smaltimento: una proroga parziale tuttavia, non era concretamente sufficiente affinché le aziende potessero beneficiare di termini di adeguamento o di smaltimento scorte, né per evitare che affrontassero, in un momento oltremodo incerto e delicato ingenti costi di revisione degli imballi.

La nota del MITE

Il nuovo provvedimento, quindi, concede un periodo di moratoria utile a adattare gli impianti stampa, ma anche la possibilità di smaltire le scorte, stabilendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale dell’imballaggio possano essere commercializzati, anche dopo il 31 dicembre 2021, fino ad esaurimento.

Tale previsione, chiaramente, non concede lo smaltimento di tutti gli imballi giacenti al 1° di gennaio, ma consente l’utilizzo, per il riempimento, di imballaggi privi di etichettatura ambientale fino al 31 dicembre 2021 e la loro immissione in commercio senza necessità di ri-etichettatura. La proroga concessa con la legge 69/2021, chiesta a gran voce dalle principali associazioni di categoria, conclude le travagliata vicende di una norma che, pur rappresentando un’importante affermazione di principi a tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, è apparsa da subito lacunosa ed estremamente onerosa per le imprese italiane.

Le novità in termini di etichettatura ambientale degli imballaggi non finiscono qui, poiché, sempre nel mese di maggio, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato una nota esplicativa con la quale fa luce su alcuni dei controversi aspetti della normativa, dalla corretta individuazione dei soggetti responsabili, alle modalità di fornitura delle indicazioni sugli imballaggi neutri, alle indicazioni relative ai packaging di piccole dimensioni e a quelli destinati all’esportazione, fino a fornire specifiche sulla possibilità di fornire le informazioni di legge in forma digitale, ammettendo che tali informazioni possano essere fornite in modalità nuove, tramite supporti che da un lato rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale ma dall’altro non impongano costi di adeguamento troppo elevati per le imprese.

Vediamo quindi, alcuni dei punti sui quali il Ministero competente ha offerto delucidazioni e spunti. Come piĂą volte evidenziato a gran voce, uno dei punti piĂą dubbi del decreto legislativo 116 del 2020 era la corretta individuazione dei soggetti responsabili: la disposizione contenuta nell’art. 219, comma 5, imponeva al produttore l’obbligo di “indicare……la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione” mentre il primo paragrafo, prevedendo l’obbligatorietĂ  dell’etichettatura degli imballaggi in conformitĂ  alle norme tecniche UNI, non esplicitava quali fossero i soggetti obbligati.

Tuttavia, l’art. 261 comma 3 del TUA, prevede che “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila duecento a quarantamila euro. Su tale punto il MITE ha chiarito che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati a identificare correttamente il materiale di cui l’imballaggio è composto, e ad individuare (ove possibile) la codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo contezza della effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera.

L’obbligo di etichettatura tuttavia, non ricade integralmente in capo al produttore del packaging, ma ricade anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi, ovvero anche sui responsabili di etichettatura, siano essi industrie produttrici di beni di largo consumo o distributori a marchio. Detta interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi sancito dalla stessa normativa ambientale: il principio di responsabilità condivisa.

La nota ministeriale prevende inoltre una alternativa all’etichettatura con stampa o sticker sugli imballaggi neutri, privi di grafica o stampa (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato, sui quali un passaggio macchine per la stampa delle sole indicazioni di smaltimento sarebbe eccessivamente oneroso.

In tali casi è possibile adottare soluzioni alternative alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Anche con riferimento ai “cd. preincarti”, ovvero agli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio, finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare, sussistono evidenti e riconosciuti limiti tecnologici nell’applicazione dell’obbligo ex art. 219 comma 5, sia perché in taluni casi ci si trova di fronte a imballi impossibilitati alla stampa dell’etichettatura, sia perché molto spesso vengono preparati/tagliati a misura nel punto vendita.

In merito a dette tipologie di imballaggio, l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale è da intendersi adempiuto laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

Analogamente alle casistiche sopra dette, si potrà fare ricorso a strumenti digitali per la fornitura delle indicazioni ambientali anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità <125 ml o superficie maggiore <25 cm2) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Infine il MITE si è espresso merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi consentendo alle aziende di privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

E’ bene infine ricordare che la normativa di etichettatura ambientale degli imballi è una norma nazionale, e la disciplina non è ancora armonizzata a livello comunitario. Anche su questo fronte, è possibile che il prossimo anno si palesino delle ulteriori novità normative: la Commissione Europea ha, infatti, per l’ultimo quarte di quest’anno in agenda la predisposizione di una bozza di regolamento che dovrebbe in un futuro non troppo lontano armonizzare anche questo aspetto in tutti gli Stati Membri.

 

    Richiedi maggiori informazioni










    Nome*

    Cognome*

    Azienda

    E-mail*

    Telefono

    Oggetto

    Messaggio

    Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy*