Modifiche al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi

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oil

Il Reg. 2016/238/UE modifica l’allegato del Reg. n.579/2014/UE recante deroga a talune disposizioni dell’All.II del Reg. n.852/2004/CE con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o utilizzabili a tal fine. Per rientrare nella deroga, le imbarcazioni devono rispettare specifiche condizioni in relazione ad attrezzature, modalitĂ  di trasporto e sostanze trasportate nel carico precedente. Queste ultime sono citate nell’ elenco dei carichi precedenti accettabili, riportato nell’allegato del Reg. n.579/2014/UE. In tale elenco è compresa la voce “soluzione di nitrato di ammonio/soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e dei suoi sali doppi”. E’ una dicitura imprecisa che mette in difficoltĂ  i noleggiatori di navi. Il Reg. n.2016/238/UE la modifica inserendo il nitrato di calcio ammonio, nitrato di calcio (II) diidrato e nitrato di calcio tetraidrato, sostanze con un profilo di rischio sovrapponibile a quello dei sali giĂ  in elenco e dai quali differiscono solo per la quantitĂ  di acqua di cristallizzazione contenuta nelle molecole.