FINAT, in collaborazione con l’associata UPM Raflatac EMEA(*), riferisce del nuovo regolamento UE 10/2011 sui materiali e articoli in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Il regolamento sostituisce la direttiva della Commissione 2002/72/CE e le legislazioni nazionali basate su tale direttiva. La sua finalità è sostenere l’obbligo di diligenza dei proprietari dei marchi e dei rivenditori nei confronti dei clienti, e rappresenta un’importante misura per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Gli stampatori di etichette che riforniscono l’industria alimentare dell’Unione europea svolgono un ruolo chiave in questo ambito.
Contatto diretto e non diretto con prodotti alimentari
Il nuovo regolamento applica gli stessi principi del precedente CE n. 1935/2004 per i materiali e gli articoli destinati a entrare in contatto con il cibo, direttamente o indirettamente. Tali materiali devono essere sufficientemente inerti per inibire il trasferimento di sostanze nel cibo in quantità tali da rappresentare un rischio per la salute umana, e per prevenire modifiche indesiderate al consumo degli alimenti, nonché al loro aspetto, sapore e odore. Mentre il regolamento CE n. 1935/2004 si applica agli imballaggi dei prodotti alimentari in genere, il nuovo UE 10/2011 tratta in modo specifico tutti i componenti di qualsiasi imballaggio di prodotti alimentari primari contenenti plastica, di cui le etichette sono considerate parte integrante. Sia per le etichette a contatto diretto con i prodotti alimentari dotate di uno strato in plastica sia per tutte le etichette applicate agli imballaggi primari in plastica è ora richiesta la dichiarazione di conformità che specifica quali sostanze sottoposte a restrizioni ma autorizzate sono state impiegate per realizzarle. Solo quando il materiale dell’imballaggio primario o il suo strato finale fornisce una barriera funzionale, come ad esempio vetro o metallo, le etichette e altri componenti di imballaggio primario sono esentati dalla UE 10/2011.Le composizioni costituite puramente da combinazioni di carte e cartoncino continuano a essere coperte dalle legislazioni nazionali o da raccomandazioni come quelle dell’ente tedesco BfR.
Sostanze sottoposte a restrizioni e non
Tutte le sostanza autorizzate (sottoposte a restrizioni o meno) che possono essere utilizzate negli imballaggi contenenti plastica nei loro strati sono stabilite nell’Elenco dell’unione inserito nel regolamento UE 10/2011, e devono essere dichiarate a ogni livello della catena del valore. L’impiego di sostanze sottoposte a restrizioni è permesso solo entro limiti di migrazione specifici; e man mano che le dichiarazioni di conformità si muovono verso valle lungo la filiera di fornitura/produzione, tali sostanze devono essere chiaramente identificate e documentate per permettere la verifica ottimale della conformità.
La responsabilità finale sulla conformità è dell’utente finale
Spetta all’utente finale (imballatore o proprietario di marchio) controllare che l’imballaggio nel suo complesso sia conforme al regolamento UE 10/2011 (in aggiunta a qualsiasi legislazione nazionale sulla carta e a 1935/2004, il regolamento quadro per tutti i materiali di imballaggio), tenendo conto della natura degli alimenti imballati, della loro data di scadenza e delle condizioni ambientali. Gli stampatori di etichette devono quindi fornire per le proprie etichette delle dichiarazioni di conformità che consentano l’esecuzione di test circa i livelli delle sostanze sottoposte a restrizioni e le dinamiche di migrazione in condizioni ambientali specifiche.
Stampatori di etichette: rischi e responsabilità
Pertanto gli stampatori di etichette attivi nell’Unione europea devono ottenere dichiarazioni di conformità da chi li rifornisce sia di materiali per etichette sia di inchiostro, per poter compilare le proprie dichiarazioni di conformità. Queste ultime, ovviamente, devono inoltre contenere informazioni di conformità su qualsiasi trattamento utilizzato durante la produzione delle etichette. Va sottolineato che l’attuazione di questi regolamenti significa che gli stampatori che non sono in grado di fornire le dichiarazioni di conformità non possono essere ammessi a far parte della filiera dell’utente finale, e potrebbero anche esporsi alle ripercussioni finanziarie di un ritiro del prodotto dal mercato. È quindi essenziale per gli stampatori di etichette essere proattivi nell’ottenere e fornire la necessaria documentazione se si vuole mantenere la propria posizione di anello responsabile e utile nella filiera dell’imballaggio.
I vantaggi di una filiera sicura
Infine, per riassumere, tutti i punti di cui sopra sottolineano il valore delle dichiarazioni di conformità come forma di garanzia per le attività degli stampatori di etichette, e come credenziale di accesso ai processi di qualificazione degli utenti finali per i nuovi business, con la finalità ultima di proteggere il consumatore. Produrre dichiarazioni di conformità di livello soddisfacente crea un terreno operativo per tutte le realtà, grandi e piccole.
(*) Questo articolo è stato gentilmente realizzato da Jay Betton, Business Segment Manager, Food & Retail Labelling, UPM Raflatac EMEA. Informazioni dettagliate sul regolamento UE 10/2011 sono disponibili sul sito Web di FINAT (www.finat.com) o rivolgendosi a Mark Macaré all’indirizzo mmacare@lejeune.nl