Revisione dell’elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari

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ImmagineIl Reg. n.1018/2013/UE modifica il Reg. n.432/2012/UE, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia, allo sviluppo ed alla salute dei bambini. In applicazione del Reg. n.1924/2006/CE, la UE ha adottato il Reg. n.432/2012; all’epoca per alcune indicazioni non erano ancora state completate, così come la valutazione da parte di EFSA o l’esame da parte della Commissione europea. Recentemente EFSA ha espresso una valutazione positiva sull’indicazione che evidenzia la necessità di assumere carboidrati per mantenere la funzione cerebrale ed ha proposto una dose giornaliera di 130 g di carboidrati glicemici per coprire il fabbisogno di glucosio del cervello. Secondo il Reg. n.1924/2006/CE, le indicazioni sulla salute devono essere corredate di tutte le condizioni d’impiego e delle eventuali restrizioni all’uso e/o una dicitura o avvertenza supplementare. Alcuni Stati membri hanno espresso la preoccupazione che indicare la necessità di assumere carboidrati per mantenere la funzione cerebrale possa promuovere e incoraggiare il consumo di prodotti contenenti zuccheri diversi da quelli naturalmente presenti nell’alimento. Tale indicazione potrebbe trasmettere ai consumatori un messaggio contraddittorio rispetto alla raccomandazione dietetica di ridurre il consumo di zuccheri. Il conflitto di obiettivi può essere risolto autorizzando la citata indicazione solo a determinate condizioni d’impiego che ne limitino l’applicazione a cibi a basso contenuto di zuccheri oppure a cibi che contengono zuccheri naturali, senza zuccheri aggiunti. Secondo il Reg. n.1018/2013 /UE questa indicazione può essere impiegata per alimenti che contengono almeno 20 g di carboidrati metabolizzati dall’organismo umano, esclusi i polioli, per porzione quantificata e che sono conformi all’indicazione nutrizionale “a basso contenuto di zuccheri” o “senza zuccheri aggiunti”. L’indicazione non può essere utilizzata per alimenti composti da soli zuccheri. Il registro delle indicazioni sulla salute è aggiornato in base al Reg. n.1018/2013 /UE, che si applica dal 13 maggio 2014.