Macchine alimentari, requisiti addizionali per la sicurezza dei materiali

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The factory conveyor, which prepares rolls with poppy

Trattando di sicurezza alimentare, dovremo anche considerare che sono molti quegli apparati, classificabili come attrezzature o quasi macchine, i quali andranno considerati con particolare attenzione. Sono, ad esempio:

  • «attrezzature intercambiabili», come dispositivi che, dopo la messa in servizio di una macchina, è assemblato alla macchina al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione (classici MOCA, quali una attrezzatura per la formatura terminale d’impasti o un insieme di ugelli dosatori…);
  • «quasi-macchine», come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata ed unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati a macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina (lo è ad esempio un sistema pompante o aspirante, composto da un insieme di MOCA, spesso di diversa natura, come acciai, leghe, gomme, materie plastiche…).

Anche i costruttori di tali apparati dovranno condurre una adeguata analisi dei pericoli, dovranno rispettare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute prescritti dalla Direttiva Macchine per le Macchine destinate alla lavorazione di Alimenti e rilasciare una Dichiarazione sulla “quasi-macchina”, nel suo insieme. Quando parliamo qui di “pericoli”, merita fare un focus su quei pericoli speciali, aggiuntivi, inerenti l’impiego in macchine per la lavorazione di alimenti, pericoli da valutarsi che saranno quelli prescritti dalle regolamentazioni speciali applicabili ai MOCA:

  • pericoli chimici – da migrazioni di sostanze chimiche che possano modificare la composizione dell’alimento o alterarne le caratteristiche organolettiche o renderlo dannoso per il consumo umano (che includerà ad esempio la valutazione dei pericoli chimici derivanti dalla eventuali sommatoria di migrazioni fra sostanze presenti in materiali diversi o in vernici, o influenzate da trattamenti superficiali…);
  • pericoli fisici – da perdita di parti o particolari, che possano insudiciare o rendere pericoloso il prodotto per il suo consumo umano;
  • pericoli microbiologici – da cattiva progettazione dell’apparato che possa causare ristagno o impossibile o cattiva pulitura dell’apparato;
  • altri pericoli – fra i quali l’inidoneità tecnologica per l’uso, o la perdita di rintracciabilità o di altre informazioni per l’uso sicuro.

Il tutto organizzato in una documentazione gestita, così come previsto dalle Buone Pratiche di Fabbricazione BPF – o GMP (cfr Reg. 2023/2006/CE in quanto applicabile). Successivamente a tale attività di valutazione, il costruttore dovrà predisporre una adeguata “Dichiarazione di Conformità” ed un documento di “istruzioni” appropriato. Le Dichiarazioni devono allora rispettare le prescrizioni della Direttiva Macchine. In particolare (cfr Allegato II parte B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE). La dichiarazione e le relative traduzioni (obbligatoria in lingua del paese di destinazione ndr) devono contenere gli elementi seguenti:

  • ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
  • nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;
  • descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
  • un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati… e, se del caso, un’indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle Autorità Nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L’impegno comprende le modalità di trasmissione…;
  • una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della Direttiva Macchine;
  • luogo e data della dichiarazione;
  • identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.