Non solo le macchine per imballaggio e i relativi packaging, ma anche tutto le apparecchiature per il processo agroalimentare sono sottoposti a obblighi e normative, sia a livello nazionale che comunitario, volti a garantire la sicurezza degli alimenti.
Maria Rosaria Milana, Primo Ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità dichiara: “In base ai regolamenti quadro della UE recepiti in Italia, tutti i materiali e oggetti che entrano in contatto con gli alimenti sono soggetti a questa norma di carattere igienico sanitario. La norma e prevede che tutti i materiali utilizzati nella trasformazione industriale alimentare e nell’imballaggio non devono rendere nocivi gli alimenti e alterarne le caratteristiche organolettiche o alterarne in modo inaccettabile la composizione. Si tratta di una norma che si applica a tutti i settori, quindi non soltanto all’imballaggio finito, ma a tutto ciò che ne viene in contatto: dai piani di lavorazione nell’industria – se entrano in contatto con l’alimento – alle macchine per il processo agroalimentare. Pensiamo, per esempio, a una parte di tubazione o una tubulatura che trasporta il latte prima del riempimento del contenitore: questa avrà un contatto con l’alimento, in condizioni magari di temperatura elevata, per cui dovrà essere un materiale che risponde alla norma. Infatti a volte le macchine utilizzate nell’ambito dell’industria alimentare rappresentano i primi materiali a venire a contatto con l’alimento stesso. Ritornando all’esempio del latte, partiamo da un impianto di mungitura automatica che ha delle parti in gomma, le coppette, poi le tubulature, che convogliano il latte in recipienti industriali che devono rispettare obbligatoriamente l’art. 3 del regolamento quadro e le leggi nazionali applicabili. Nel passo successivo il latte viene mandato all’industria che lo lavora, lo trasforma e lo confeziona. Per effettuare la sgrassatura per esempio, per ottenere cioè il latte parzialmente scremato o scremato si utilizzano macchine che vanno a contatto con l’alimento e, proprio per questa ragione, devono rispondere al regolamento quadro. Dal punto di vista legislativo, ma anche concettuale (Libro Bianco sulla sicurezza alimentare), questa fase della vita degli alimenti è comunque sotto il regolamento quadro. Questo significa che il materiale che compone una macchina o un impianto di processo deve essere tale da non alterare la composizione dell’alimento qualunque esso sia”. Milana prosegue specificando: “Noi abbiamo dei regolamenti generali a livello europeo e alcune leggi specifiche, sia a livello comunitario che nazionale. Per esempio per tutte le parti in plastica disponiamo di regolamenti a livello europeo, mentre per altri materiali abbiamo dei regolamenti nazionali; per le gomme, per esempio, abbiamo un regolamento nazionale, come lo abbiamo per l’acciaio inossidabile, la banda stagnata e cromata, l’alluminio e il vetro. A volte nei regolamenti specifici per alcuni materiali vengono fissati limiti di migrazione, di composizione di restrizione d’uso che vanno rispettati. Il quadro legislativo è quindi chiarissimo e anche le norme di buona fabbricazione devono essere rispettate nel senso che, se viene fornita una parte di un impianto per la preparazione di alimenti – un nastro trasportatore per esempio per forni e/o pasticceria – questo nastro trasportatore deve essere stato fabbricato a regola d’arte secondo il regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione 2023/2006 della UE; questo significa che la qualità di chi fornisce il nastro, come le parti di ricambio di una macchina, deve essere sempre costante e conforme. Questo è il quadro delle normative che si applicano per quanto riguarda i macchinari”.