Dichiarazione d’origine in etichetta

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die070Tra il fare cultura e il fare chiarezza
De Franceschi prosegue ricordando: “Il problema è che dobbiamo ripartire da un discorso culturale e mi auguro che il regolamento 1169 serva come chiave di ingresso anche perché non è completamente definitivo. Per la carne suina infatti ora c’è il Regolamento 1337/2013 che supera il Regolamento 1169. Quello che io auspico è che lo stesso iter venga seguito per il settore lattiero-caseario e anche per altri tipi di prodotti. Finché infatti abbiamo dei prodotti che non subiscono una grande trasformazione, penso ai formaggi in cui il latte è fondamentale, come si fa a non dire qual è l’origine del latte? Oppure da quali allevamenti proviene e se da miscele quali? E ancora se proviene da miscele di latte provenienti da allevamenti diversi perché non dirlo?”. Quanto alla querelle sulla pasta e sul grano duro importato dall’estero di cui, come richiesto da alcune associazioni, si dovrebbe fare menzione in etichetta, De Franceschi precisa: “E’ vero che la trasformazione sostanziale viene fatta in Italia a incominciare dalla semola, ma il ragionamento può anche essere rovesciato. Noi importiamo il grano e facciamo la semola in Italia. Abbiamo gli stabilimenti per la produzione della pasta in Italia ma anche all’estero. Due importanti pastifici mettono la bandiera italiana sulla loro pasta, un altro pastificio con stabilimenti all’estero non mette il Tricolore. Se quest’ultimo pastificio mettesse la nostra bandiera e la pasta fosse fatta in un suo stabilimento all’estero ci porremmo la domanda se quella pasta sia effettivamente made in Italy? Ma al di là della pasta, come la mettiamo con l’olio o con il lattiero caseario? Di latte ne abbiamo a iosa in Italia però, poiché il latte di provenienza europea, Est incluso, può essere anche disidratato e reidratato, e se anche in Italia è vietato fare formaggi con il latte in polvere, se noi acquistiamo latte in polvere reidratato (che costa molto poco) non possiamo farci nulla! E questo vale anche per il latte UHT. Perché non viene detto che questo latte serve per fare le mozzarelle che acquistiamo sui banchi della GDO? I produttori che ottengono le mozzarelle con caseinati e con cagliati rigenerati non hanno l’obbligo di dichiarare nulla”. “Il Regolamento 1169 – conclude Amedeo De Franceschi – è un punto di inizio perché quando si parla di paese di origine/luogo di provenienza viene usata la formula “ove previsto” in base all’art. 26 in cui è elencata una serie di prodotti. Noi disponiamo della legge 109 (De Giovanni) in cui si dice che il luogo d’origine o provenienza deve essere indicato qualora l’acquirente possa entrare in dubbio sull’origine/provenienza del prodotto”.

Maria Cristina Parravicini